Riapertura del termine per esercitare la facolta' di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il termine di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, entro il quale gli impiegati gia' esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali hanno facolta' di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, e' riaperto per un periodo di sei mesi dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI