Esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione dei redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggano dall'esercizio delle loro attivita' rispettivamente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvato lo scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione dei redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio della loro attivita' rispettivamente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note suddetto.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1946.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - CAPPA - VANONI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI