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Aumento di un posto di professore di ruolo nella Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 1951-52, in aggiunta ai posti di ruolo previsti dalla tabella D annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' istituito un nuovo posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Roma.

Art. 2

1. La spesa di L. 1.400.000 annue, relativa all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge, gravera' sul capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per stipendi al personale di ruolo delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore per l'esercizio 1951-52 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

2. Per fronteggiare l'onere di cui sopra, per l'anno 1951-52, e' disposta la diminuzione, per un equivalente importo, del contributo annuo di L. 76.000.000 stabilito a favore dell'Istituto nazionale di geofisica con la legge 28 dicembre 1950, n. 1138.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI