Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle Ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1950, per conto della Commissione pontificia di assistenza relativamente alle sottoindicate merci provenienti dall'estero e destinate ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose:
a) viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari gia' ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri piu' importanti;
b) i generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;
c) viveri e materiali per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;
d) viveri e materiali per le colonie estive 1950.
Art. 2
1. Le tasse dovute al Ministero dei trasporti - Amministrazione delle ferrovie dello Stato - per l'effettuazione dei trasporti sopra citati, computate a norma di tariffa, saranno rimborsate all'Amministrazione predetta dal Ministero del tesoro.
2. Per il recupero delle somme relative alle tasse di cui al comma precedente verra' provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti di debito intestati al Ministero del tesoro, da presentarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 3
1. All'onere derivante dalla presente legge, in importo non superiore a trentacinque milioni, si fara' fronte mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 458 dello stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI