Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Eautorizzata la spesa di lire un miliardo da assegnare all'Ente acquedotti siciliani e da erogarsi in due rate uguali negli esercizi 1950-1951 e 1951-1952 per provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.
2. La relativa spesa sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno dei due esercizi suddetti.
3. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 2
1. Alla copertura della spesa di lire 500 milioni da stanziare Dell'esercizio 1950-51 e' destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-1951.
2. Alla spesa di lire 500 milioni relativa all'esercizio 1951-52 si fara' fronte mediante apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio medesimo.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI