Concessione del distintivo d'onore di mutilato di guerra ai cittadini italiani che nel 1914 hanno combattuto in Francia nelle file garibaldine
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con il regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, per i mutilati della guerra 1915-18, puo' essere concessa alle condizioni e con le modalita' stabilite dal decreto stesso, anche a coloro i quali abbiano riportato mutilazioni combattendo in Francia contro gli imperi centrali prima della dichiarazione di guerra da parte dell'Italia e che risultino titolari di pensioni concesse dal Governo francese per il cennato titolo.
Art. 2
1. Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1950-51, con i fondi gia' stanziati sul capitolo 252 dello stato di previsione della spesa de Ministero della difesa, per lo stesso esercizio finanziario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI