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Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituito per la stagione invernale 1951-1952, il "Fondo nazionale di soccorso invernale" allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.

2. La gestione del Fondo stesso e' affidato al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dai Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2

1. In deroga all'art. - 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e' istituito, a decorrere dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche seguenti, fino al 31 maggio 1952, nonche' nei giorni 25 e 26 dicembre, 1 gennaio e 19 marzo, un sovraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale:

  1. 1) sovraprezzo fino a lire 100................................... L. 5
    da oltre lire 100 fino a lire 200................. " 10
    da oltre lire 200 fino a lire 400................. " 20
    da oltre lire 400 fino a lire 800................. " 60
    da oltre lire 800 fino a lire 1000................ " 100
    da oltre lire 1000 fino a lire 1500............... " 150
    da oltre lire 1500................................ " 200

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo e' stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800. Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruire nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale di ingresso, e' dovuto un sovraprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale. I sovraprezzi di cui ai precedenti commi sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 3

1. E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casino' da giuoco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 1952.

2. Il medesimo sovraprezzo e' dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casino' muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

3. Il sovraprezzo di cui ai precedenti commi e' esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

4. Le ditte che hanno in gestione i predetti casino' sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al "Fondo nazionale di soccorso invernale".

Art. 4

1. Il sovraprezzo di cui al precedente art. 2, da registrarsi nella distinta, giornaliera di incasso, e' riscosso dall'esercente e da questo versato alla Societa' italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

2. La Societa' italiana autori ed editori versera' entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, lo ammontare dei sovraprezzi incassati, al "Fondo nazionale di soccorso invernale".

3. Di detti versamenti dovra' dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.

4. il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sara' svolto gratuitamente dalla Societa' italiana autori ed editori.

Art. 5

1. Il servizio di cassa del "Fondo nazionale di soccorso invernale" e' affidato ad un'azienda di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 6

1. Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale, sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicita' a favore di terzi.

Art. 7

1. Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 8

1. Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

  1. 1) biglietti di importo fino a L. 200 L. 20

  2. 2) biglietti di importo da L. 201 a L. 500 " 50
    biglietti di importo da L. 501 a L. 1000 " 100

  3. 3) biglietti di importo da L. 1001 a L. 2000 " 150
    biglietti di importo oltre lire 2000 " 200

  4. 4) biglietti per i viaggi in servizio locale sul-

  5. 5) la metropolitana Napoli-Pozzuoli-Solfatara.......... " 5

Art. 9

1. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del tondo di cui al precedente art. 8, un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

  1. a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tramvie e funicolari extra-urbane, autolinee extra-urbane e servizi di navigazione interna extra-urbani:

    1. 1) biglietti di importo fino a L. 50 L. 5

    2. 2) biglietti di importo da L. 51 a L. 100 " 10
      biglietti di importo da L. 101 a L. 200 " 20

    3. 3) biglietti di importo da L. 201 a L. 500 " 50
      biglietti di importo da L. 501 a L. 1000 " 100

    4. 4) biglietti di importo da L. 1001 a L. 2000 " 150
      biglietti di importo oltre L. 2000 " 200

  2. b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotram vie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna ur bani):

    1. 1) biglietti di qualsiasi importo.................... L. 5

Art. 10

1. I sovraprezzi di cui gli articoli 8 e 9 nella misura minima di lire 5 e fino a un massimo di lire 1000 sono dovuti anche da chi e' munito di tessera di abbonamento o di biglietti a riduzione o gratuito.

2. L'importo del sovraprezzo per la singola categoria e le modalita' di riscossione verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e del Ministro per l'interno.

Art. 11

1. Per le otto domeniche, di cui al precedente art. 9 sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale", un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.