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Estensione della legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria dell'esercizio professionale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono estese ai laureati dell'anno accademico 1950-51 le disposizioni emanate con la legge 11 marzo 1951, n. 134, in relazione al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1917, n. 384, in materia di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI