diritto.io

Aumento da lire 480 milioni a lire 960 milioni del contributo annuale a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 il contributo ordinario, concesso con la legge 28 luglio 1950, n. 626, all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, e' elevato da lire 480 milioni a lire 960 milioni annui.

Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge verra' fatta fronte, nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante riduzione per un uguale ammontare dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI