Concessione dei seguenti contributi: lire 4.000.000 alla Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens); lire 2.000.000 all'Istituto per l'Oriente; lire 2.000.000 alla Scuola archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione dei seguenti contributi:
1) lire 4.000.000 a favore dell'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens);
2) lire 2.000.000 a favore dell'Istituto per l'Oriente;
3) lire 2.000.000 a favore della Scuola archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante.
Art. 2
1. Alla spesa, complessiva di lire 8.000.000 di cui all'art. 1 si fara' fronte con lo stanziamento del capitolo 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1950-51.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI