Emissione di buoni del Tesoro novennali a premi, con scadenza al 1 gennaio 1961
Testo vigente
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono autorizzate la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premi, con scadenza 1 gennaio 1961, nei tagli da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
2. I buoni fruttano l'interesse annuo del 5% pagabile in due semestralita' posticipate al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno.
Art. 2
1. I buoni del Tesoro novennali di cui al precedente art. 1 concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi da sorteggiare entro il mese di novembre di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili al 1 gennaio successivo:
1) al primo numero estratto: lire dieci milioni;
2) ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;
3) ai venti successivi estratti, per ciascuno: lire un milione.
2. In totale numero venticinque premi per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.
Art. 3
1. I titoli, gli interessi e i premi relativi ai buoni poliennali di cui alla presente legge sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;
b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;
c) dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;
d) dalla imposta di manomorta.
2. Ai fini tutti di cui al presente articolo, i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, ne' possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi nonche' per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.
Art. 4
1. L'emissione dei nuovi buoni ha luogo per pubblica sottoscrizione, entro l'esercizio finanziario 1951-52, a partire dalla data e per la durata, da stabilire con decreti del Ministro per il tesoro.
2. Il collocamento e' affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.
Art. 5
1. Il prezzo di emissione e' stabilito in L. 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale.
2. In pagamento dei buoni sottoscritti sono accettati anche i buoni del Tesoro ordinari al valore nominale diminuito del rateo d'interesse, al rispettivo tasso, dalla data di versamento alla scadenza.
3. Sono pure accettate, alla pari, come contante, le cedole con scadenza 1 gennaio 1952 relative ai seguenti titoli di debito pubblico: Consolidato 3,50%, Rendita 5%, Prestiti redimibili 3,50% 1934 e 5% 1936 e Prestiti della ricostruzione 3,50% e 5%.
4. All'atto della sottoscrizione e' anticipato il pagamento della prima cedola di scadenza 10 luglio 1952 dei buoni sottoscritti.
Art. 6
1. I buoni del Tesoro novennali 5% a premi, considerati nella presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico e sono emessi con l'osservanza delle disposizioni che regolano lo stesso Gran Libro, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.
2. I buoni medesimi, al pari degli altri titoli di debito pubblico, sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, o, in genere, depositi a garanzia in titoli del debito pubblico o rinvestimenti di capitali in siffatti titoli.
3. I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi alle rendite del debito pubblico.
4. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.
Art. 7
1. Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonche' gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi titoli, i conti e la corrispondenza del Consorzio sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa.
2. Le spedizioni dei nuovi titoli di cui alla presente legge alle sezioni di tesoreria provinciale e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra filiale della Banca di Italia, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali; analoga agevolazione si applica per il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Sono osservate, in ogni caso, le formalita' da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per le poste e telecomunicazioni.
3. Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi titoli e' esente da qualsiasi tassa e diritto spettanti all'Erario e ad altri enti.
Art. 8
1. Il Ministro per il tesoro stabilira' ogni altra condizione e modalita' della emissione di cui alla presente legge, ivi inclusi i conguagli di interesse al 5% annuo, attivi e passivi, per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione e il 1 gennaio 1952, e la data e le modalita' di estrazione e di pagamento dei premi; provvedera' alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli, regolandone ogni condizione, e fissera' le caratteristiche dei titoli, nonche' il limite della emissione in relazione ai risultati delle sottoscrizioni.
Art. 9
1. I proventi netti dell'emissione dei buoni poliennali, di cui al precedente art. 1, sono versati in un fondo speciale di Tesoreria da destinarsi con assoluta precedenza, alle opere pubbliche rese necessarie dai nubifragi e dalle alluvioni dell'anno 1951 nonche', per le residuali possibilita', ad opere destinate a promuovere lo sviluppo economico della Nazione ed una maggiore occupazione.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero del tesoro per le esigenze relative alla emissione dei buoni del Tesoro novennali di cui alla presente legge, e per il versamento a costituzione del predetto fondo.
Art. 10
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI