Concessione di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti alla Fondazione figli degli italiani all'estero
Testo vigente
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere un mutuo sino alla concorrenza di lire 83.675.000 alla Fondazione figli degli italiani all'estero per la liquidazione di passivita' arretrate e per l'estinzione anticipata del mutuo di lire 25.000.000 concesso alla Fondazione predetta in virtu' della legge 28 giugno 1939, n. 889.
2. Detto mutuo sara' ammortizzabile a decorrere dal 1 giugno 1951, in 35 anni, e le relative annualita' comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi al saggio vigente al momento della concessione saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e versate direttamente alla Cassa depositi e prestiti.
Art. 2
1. Al servizio del prestito di cui all'art. 1 verranno destinati, ad iniziare dall'esercizio 1951-52, gli stanziamenti iscritti ai capitoli corrispondenti a quelli n. 86 e n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1950-51.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI