Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire, con i fondi della legge 29 dicembre 1948, n. 1521, un edificio da adibire a preventorio e colonia estiva per bambini gracili di famiglie bisognose, in Marina di Massa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere a carico dei fondi autorizzati dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1521, e con le norme previste dalla legge stessa, alla costruzione di un edificio da adibire a preventorio e colonia estiva per i bambini gracili di famiglie bisognose in Marina di Massa, entro il limite di spesa di lire 40 milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO SCELBA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI