Devoluzione all'assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e alle medaglie al valor militare concesse alle insegne di unita', esistenti o disciolte, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le pensioni e i soprassoldi annessi rispettivamente alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare concesse a bandiere, labari od altre insegne di reggimenti, navi, reparti aerei ed unita' similari, disciolti o tuttora esistenti, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono devoluti alla assistenza degli orfani dei militari di ciascuna di dette Forze armate decorati al valor militare.
Art. 2
1. L'importo delle pensioni e dei soprassoldi di cui all'art. 1 e' versato alle istituzioni designate con decreti del Ministro per la difesa, le quali provvedono alla assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI