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Assegnazione all'Istituto italiano per l'Africa, in Roma, di un contributo annuo di L. 2.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1951-1952 e per la durata di tre esercizi finanziari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A partire dall'esercizio finanziario 1951-52 e per la durata di tre esercizi finanziari, e' autorizzata la corresponsione all'Istituto italiano per l'Africa in Roma, di un contributo annuo di lire 2.000.000.

Art. 2

1. La copertura dell'onere risultante dalla presente legge e' assicurata, per i corrispondenti esercizi finanziari, dai fondi che saranno, per ciascun esercizio finanziario, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, IL Guardasigilli: ZOLI