Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'addizionale istituita, col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, e' ulteriormente elevata per il periodo 1 gennaio 31 dicembre 1952 a centesimi 10.
2. Il maggior provento dipendente dall'aumento di cui al comma precedente e' riservato all'Erario e sara' versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro provvedera' ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti alla attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 2 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI