Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1942, numero 1808, concernente provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, e' autorizzato a concedere a suo insindacabile giudizio lo svincolo integrale delle quote di indennita' di cui alla lettera c) dell'art. 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, ove gli interessati ne facciano domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dimostrino di non aver potuto adempiere all'obbligo del reimpiego nei termini, previsti dall'articolo suindicato.
Art. 2
1. Il comma quinto dell'art. 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, e' abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 2 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - CAPPA - VANONI - PACCIARDI - CAMPILLI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI