Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 210 milioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concessa) all'Ente nazionale per la (distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di lire 210 milioni.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge tiene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI