Approvazione della convenzione fra il Governo (Ministro per le finanze) e l'Ente Nazionale Risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata dal Ministro per le finanze con il commissario dell'Ente Nazionale Risi in data 23 maggio 1951, intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso per conto del predetto Ente a decorrere dal 22 novembre 1949.
Art. 2
1. Il personale della Guardia di finanza indicato nell'art. 1 della convenzione stessa e' posto fuori organico dal 22 novembre 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI CAMPILLI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI