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Stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1951-52

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire 20 miliardi a favore del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

2. Detta somma verra' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 2

1. All'onere derivante dal disposto del precedente art. 1 sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI