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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-danese firmato a Copenaghen il 1 luglio 1950, relativo al prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo relativo al prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi, concluso a Copenaghen, tra l'Italia e la Danimarca, il 1 luglio 1950.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddette a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 dell'Accordo.

Art. 3

1. Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 20 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 12 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI