Concessione ai Comuni di contributi statali per la ricostruzione degli atti di stato civile, distrutti in dipendenza degli eventi bellici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai Comuni, i cui registri ed atti di stato civile siano stati distrutti per circostanze dipendenti dallo stato di guerra e per i quali non siano state nominate le speciali Commissioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, possono essere concessi, in caso di comprovata necessita', contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per la copiatura dei registri esistenti presso le sedi dei competenti tribunali.
2. Nell'assegnazione di tali contributi sara', tenuto conto degli stanziamenti eventualmente ammessi, per le spese suddette, in sede di approvazione dei bilanci comunali integrati ai sensi del decreto-legge 24 agosto 1944, n. 211, e successive modificazioni.
3. La spesa per i contributi stessi e' a carico del Ministero dell'interno nell'importo massimo di lire 50 milioni.
Art. 2
1. Alla spesa di cui al precedente articolo si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51.
2. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI