Concessione di un contributo straordinario di L. 4.000.000 a favore della Scuola archeologica di Atene, per pubblicazioni su scoperte archeologiche italiane nel Dodecanneso
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso un contributo straordinario di lire quattro milioni a favore della Scuola archeologica italiana di Atene per la pubblicazione delle opere relative alle scoperte archeologiche italiane nel Dodecanneso.
Art. 2
1. La spesa di cui all'articolo precedente gravera' sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51, e sara' compensata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI