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Trasporto gratuito di merci da parte del "Centre d'entraide internationale aux populations civiles"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono assunte a carico dello Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51, le spese relative al trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia e in transito sul percorso italiano, destinate gratuitamente al "Centre d'entraide internationale aux populations civiles" e da questo alle popolazioni dei paesi vittime della guerra o di altre pubbliche calamita'.

Art. 2

1. Le spese di cui all'art. 1 saranno rimborsate integralmente dal Tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in base ai conti di debito presentati mensilmente dall'Amministrazione ferroviaria medesima.

Art. 3

1. Alla spesa derivante dalla presente legge prevista per un importo non superiore a lire 15 milioni, sara' fatto fronte con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto ai capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Art. 4

1. Qualora l'ammontare dei trasporti eseguiti superasse l'importo di lire 15 milioni, di cui all'art. 3, l'eccedenza, fara' carico al "Centre d'entraide internationale aux populations civiles".

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI