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Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I marittimi muniti di patente di padrone, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione fuori del Mediterraneo quali addetti alla direzione nautica o al comando di guardia su unita' destinate alla pesca atlantica, possono imbarcare con le stesse funzioni sulle unita' adibite a tale servizio nelle zone in cui abbiano compiuto la navigazione suddetta.

Art. 2

1. I marittimi in possesso del grado di motorista, navale di prima oppure di seconda classe, previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, i quali, nel periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1045, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione su navi mercantili nazionali, anche se appartenenti al naviglio ausiliario dello Stato, quali addetti alla direzione ed al comando di guardia di motori a combustione interna di potenza superiore, rispettivamente, a 400 ed a 200 cavalli-asse, possono prendere imbarco con le stesse funzioni su unita' adibite al trasporto di merci o alla pesca od al rimorchio, munite di motori di tipo analogo e di potenza non superiore a quella dei motori al cui servizio furono adibiti nel periodo suddetto.

Art. 3

1. Il Ministro per la marina mercantile, quando le esigenze della navigazione e dell'industria peschereccia lo giustifichino, puo' consentire, per il periodo di tre anni a partire dal giorno della entrata in vigore della presente legge:

  1. 1) che i motoristi navali di prima classe, di cui all'art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori di potenza superiore ai 400, ma non agli 800 cavalli-asse installati come unico mezzo di propulsione su navi adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, nonche' motori a combustione interna di potenza superiore ai 200 ma non ai 400 cavalli-asse, installati sulle navi di cui al penultimo comma del citato art. 11;

  2. 2) che i motoristi navali di seconda classe, di cui all'art. 12 della stessa legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori a combustione interna, di potenza superiore ai 200, ma non ai 400 cavalli-asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria, oppure, motori a combustione interna, installati a bordo come unico mezzo di propulsione, di potenza superiore ai 100 ma non ai 400 oppure ai 200 cavalli-asse, a seconda che si tratti di navi e galleggianti adibiti al trasporto di merci entro il Mediterraneo od alla pesca oppure di navi e galleggianti adibiti al trasporto di passeggeri, fermi, per questi ultimi, gli altri limiti di cui al suddetto art. 12.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1952
EINAUDI
PICCIONI - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI