diritto.io

Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei piu' alti resti e con facolta' di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

Art. 3

1. La data delle elezioni e' fissata per ciascun Comune dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e con il primo presidente della Corte d'appello.

Art. 4

1. La composizione della Giunta municipale e delle Commissioni elette o costituite dal Consiglio comunale deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio comunale.

Art. 5

1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge e col rispetto dei principi fondamentali che tutelano l'eguaglianza, la segretezza e la liberta' del voto, emanera' le altre norme legislative per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano.

Art. 6

1. Per i reati elettorali si applicano le disposizioni penali previste dalla legge comunale e provinciale 5 aprile 1951, n. 203.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1952
EINAUDI
PICCIONI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI