Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei piu' alti resti e con facolta' di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.
Art. 2
1. Il diritto elettorale attivo e passivo e' disciplinato dalle norme di cui ai capi II e III del titolo II, nonche' dall'art. 98 del testo unico delle leggi per le elezioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203.
Art. 3
1. La data delle elezioni e' fissata per ciascun Comune dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e con il primo presidente della Corte d'appello.
Art. 4
1. La composizione della Giunta municipale e delle Commissioni elette o costituite dal Consiglio comunale deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio comunale.
Art. 5
1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge e col rispetto dei principi fondamentali che tutelano l'eguaglianza, la segretezza e la liberta' del voto, emanera' le altre norme legislative per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano.
Art. 6
1. Per i reati elettorali si applicano le disposizioni penali previste dalla legge comunale e provinciale 5 aprile 1951, n. 203.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1952
EINAUDI
PICCIONI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI