Stanziamento in unico capitolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamita' naturali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In deroga al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, i fondi occorrenti per gli interventi di pronto soccorso di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche a norma dell'art. 7, terzo comma, del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ad eccezione di quelli destinati alla Sicilia ed alla Sardegna, sono stanziati in un capitolo unico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in gestione dell'Amministrazione centrale, sul quale capitolo saranno accreditati ai Provveditorati alle opere pubbliche, a seconda delle necessita', i fondi occorrenti entro i limiti dei quali provvederanno all'impegno; alla liquidazione e al pagamento delle spese.
Art. 2
1. Al rendiconto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici sara' allegata una tabella dimostrativa degli accreditamenti fatti a ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche e delle destinazioni relative.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1952
EINAUDI
PICCIONI - ALDISIO PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI