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Istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio.

2. L'Ente suddetto, che avra', la durata di trenta anni, provvede:

  1. a) alla valorizzazione delle risorse naturali della Isola;

  2. b) al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola, anche promuovendo ed incrementando la costruzione, nelle localita' piu' adatte come zone climatiche e turistiche, di nuovi nuclei edilizi, villini, alberghi, pensioni ed altri edifici, che al detto scopo possono concorrere;

  3. c) alla compilazione del piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, promuovendone l'approvazione a norma della legge stessa;

  4. d) alle opere, ed in genere, agli adempimenti che per il regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge con la legge 1 luglio 1926, n. 1380, e per la legge 29 gennaio 1934, n. 321, sono di competenza delle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Art. 3

1. I piani regolatori dei comuni dell'Isola, prima di essere sottoposti alle approvazioni previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono comunicati all'Ente per il parere. Gli sono altresi' comunicati per il parere i progetti per l'esecuzione delle opere pubbliche e migliorie di cui al piano territoriale di coordinamento.

Art. 4

1. E' devoluta all'Ente la quota dell'imposta di soggiorno spettante alle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, a termine dell'art. 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739.

2. L'Ente provvede inoltre ai suoi scopi:

  1. a) col 20 per cento delle corresponsioni attualmente concesse ai comuni dell'Isola, in relazione alla escavazione mineraria, dalle societa' concessionarie;

  2. b) col 20 per cento del contributo o della corresponsione a qualunque titolo gravante sulla coltivazione ed il trasporto di sostanze minerarie industrialmente utilizzabili appartenenti alla prima categoria fissata dall'art. 2 della legge 4 aprile 1927, n. 571, che in prosieguo di tempo potra' essere attribuito a favore dei comuni dell'Isola;

  3. c) con gli eventuali contributi della provincia di Livorno e dei comuni dell'Isola;

  4. d) con i contributi eventuali della Camera di commercio, industria e agricoltura e dell'Ente provinciale del turismo;

  5. e) con i contributi volontari delle societa' ed imprese industriali e commerciali dell'Isola;

  6. f) con i proventi delle attivita' e dei servizi direttamente esercitati;

  7. g) con ogni altro contributo che potra' essergli assegnato da associazioni o da privati.

Art. 5

1. Sono organi dell'Ente: il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il presidente.

2. Le relative attribuzioni sono regolate dallo statuto dell'Ente.

Art. 6

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto:

  1. 1) da un funzionario della Prefettura di Livorno, designato dal prefetto;

  2. 2) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno;

  3. 3) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Livorno;

  4. 4) da un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo scelto tra persone particolarmente competenti della materia;

  5. 5) dai sindaci dei comuni dell'Isola d'Elba o dai loro rappresentanti permanenti;

  6. 6) da tre rappresentanti delle imprese industriali, commerciali e agricole dell'Isola, nominati dal Prefetto di Livorno, su designazione delle organizzazioni di categoria esistenti;

  7. 7) da tre rappresentanti delle categorie dei lavoratori, nominati dal Prefetto di Livorno, su designazione delle organizzazioni di categoria esistenti.

2. I membri del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del funzionario di cui al n. 1), devono essere residenti nell'Isola.

3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed un vicepresidente.

4. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

5. Le cariche di presidente, di vicepresidente e di consigliere sono gratuite.

Art. 7

1. La Giunta esecutiva e' composta:

  1. 1) dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione;

  2. 2) da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Art. 8

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente e' esercitato da un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Prefetto di Livorno, su designazione da parte del Ministero del tesoro di un membro effettivo, con funzioni di presidente e di uno supplente; di uno effettivo e di uno supplente da parte del Ministero dell'interno e di uno effettivo in rappresentanza dei Comuni dell'isola d'Elba su designazione dei sindaci dei Comuni, all'uopo riuniti in assemblea.

2. Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

3. Il Collegio dei revisori esercita il suo mandato con l'osservanza, degli articoli 2403 e 2404 del Codice civile.

4. I revisori intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali si delibera sul bilancio di previsione delle spese e sul conto consuntivo.

Art. 9

1. Il Consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'Ente ed i regolamenti riguardanti l'amministrazione e la contabilita'.

2. Esso delibera, altresi', un regolamento nel quale sono stabiliti un contingente di personale, compreso il direttore, che l'Ente e' autorizzato ad assumere a tempo determinato ed un contratto-tipo per l'assunzione, il mantenimento in servizio ed il trattamento economico spettante al personale stesso.

3. Lo statuto ed i regolamenti predetti, nonche' le loro eventuali modificazioni sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio.

Art. 10

1. Il controllo sull'Ente spetta al prefetto che lo esercitera' con i poteri di cui alla vigente legge comunale e provinciale.

2. Alla sua approvazione sono ugualmente sottoposti i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

Art. 11

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, possono essere sciolti, per gravi motivi, gli organi dell'Ente e nominato un commissario straordinario.

2. La gestione commissariale non puo' avere durata superiore ad un anno.