diritto.io

Aumento del contributo statale a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna per spese di vigilanza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e' aumentato a lire 300.000 annue il contributo di cui all'art. 98, terzo comma, del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, corrisposto dallo Stato all'Istituto di credito agrario per la Sardegna a titolo di parziale compenso delle spese inerenti alla vigilanza sulle Casse comunali e sugli altri enti di credito agrario dell'Isola.

Art. 2

1. Alla maggiore spesa di lire 274.500, per l'esercizio finanziario 1950-51, si fara' fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento previsto per il capitolo 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo stesso esercizio.

2. Di conseguenza l'autorizzazione di spesa di lire 250.000.000 di cui alla legge 29 giugno 1940, n. 877, e' ridotta di lire 274.500.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1952
EINAUDI
PICCIONI - FANFANI ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI