Proroga del termine di effettuazione della revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche relative al quinquennio 1950-55
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 297 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, l'Amministrazione postale e telegrafica e' autorizzata ad effettuare entro l'esercizio finanziario 1951-52, e, comunque, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche per il quinquennio 1950-55.
2. La nuova tabella va approvata con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1952
EINAUDI
PICCIONI - SPATARO - PELLA - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI