Benefici ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo e loro aventi causa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575, concernente la sistemazione nelle ricevitorie postali e telegrafiche del territorio della Repubblica degli ex titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo chiuse per eventi bellici, sono estese a quegli ex titolari di dette ricevitorie, che trovandosi nelle circostanze e condizioni previste dall'art. 1 del detto decreto legislativo, per ragioni indipendenti dalla loro volonta' sono rimpatriati oltre i limiti di tempo stabiliti dall'art. 3 del decreto medesimo per la presentazione delle domande o rimpatrieranno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande per l'assegnazione della nuova ricevitoria in base al precedente comma debbono essere presentate dagli interessati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a pena di decadenza.
Art. 2
1. Al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, adottati da almeno quattro anni o naturali, legalmente riconosciuti, del titolare che, anche se con denominazione diversa, abbia prestato lodevole servizio in ricevitorie postali e telegrafiche della Libia o delle Isole italiane dell'Egeo e sia deceduto in servizio per eventi bellici ovvero sia deceduto per infermita' contratta in servizio in dipendenza degli eventi stessi, e' conferita, per successione, una ricevitoria nel territorio nazionale, sempreche' il successibile si trovi in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 280 e 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
2. Gli interessati devono farne richiesta, a pena di decadenza, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge ovvero entro 90 giorni dal successivo verificarsi dell'evento che da' luogo alla successione.
Art. 3
1. Per l'assegnazione delle ricevitorie ai successibili sono applicabili le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575.
2. E' applicabile altresi' l'ultimo comma dell'art. 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
Art. 4
1. Sulle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e' sentito il parere della Commissione centrale delle ricevitorie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1952
EINAUDI
PICCIONI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI