Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I salariati dello Stato, ad eccezione di quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono di ruolo e non di ruolo.
2. I salariati di ruolo, assunti cioe' stabilmente ed iscritti a matricola, vengono denominati operai permanenti.
3. I salariati non di ruolo, assunti cioe' a tempo, con contratti di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario (in corso) ma rinnovabili e rescindibili, vengono denominati operai temporanei.
Titolo I. Operai permanenti e temporanei.
Art. 2
1. I salariati dello Stato, di cui al precedente art. 1, assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti dalla tabella A annessa alla presente legge.
2. I salariati sono classificati nei seguenti gruppi o categorie in relazione ai principi generali precisati nella tabella stessa:
1) gruppo: capi operai, sorveglianti e simili;
3. 1ª categoria: specializzati;
4. 2ª categoria: qualificati;
5. 3ª categoria: comuni;
6. 4ª categoria: manovali;
7. 5ª categoria: apprendisti;
8. 6ª categoria: operaie specializzate;
9. 7ª categoria: operaie comuni.
10. A parita' di qualifica professionale il trattamento giuridico economico e' lo stesso per tutto il personale salariato sia maschile che femminile.
11. La tabella A) puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
1. La pianta organica degli operai permanenti e' numericamente
fissata, per ciascuna Amministrazione, con provvedimenti legislativi.
2. Il contingente dei salariati temporanei, compresi gli apprendisti
e' determinato, in ogni esercizio finanziario e per ogni singola amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro, da sottoporsi a registrazione della Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
3. Con lo stesso decreto e' fissata la percentuale, riferita al contingente medesimo, del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria.
4. Ogni amministrazione ha facolta' di assumere, con contratto di diritto privato, per esigenze impreviste ed indilazionabili, operai giornalieri, a condizione che sia stabilito il termine massimo entro cui debbono essere licenziati, termine che non puo' superare in nessun caso i 90 giorni.
Art. 4
1. La nomina degli operai permanenti e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonche' la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto Ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.
Art. 5
1. L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei, sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della presente legge.
2. Tali contratti vengono approvati con decreto Ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.
Art. 6
1. La misura delle paghe, risultante dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e successive modificazioni, ha carattere tassativo per tutti i salariati dello Stato e non puo' essere variata se non mediante apposito provvedimento legislativo.
Art. 7
1. I salariati non di ruolo vengono assunti:
1° per concorso tra gli aspiranti all'ammissione, da effettuarsi:
a) mediante prova d'arte, o esperimento pratico, a seconda
della qualifica richiesta per i posti da ricoprire nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª;b) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per quei mestieri o servizi propri delle categorie 3ª, 4ª e 7ª, per i quali non sia possibile l'esecuzione d'una prova d'arte o dello esperimento pratico;
2° se trattasi di temporanei da assegnare alla 5ª categoria (apprendisti), senza alcuna particolare formalita'.
Art. 8
1. I salariati di ruolo vengono nominati:
1° se trattasi d'operai, mediante concorso, effettuato tra i salariati non di ruolo che abbiano prestato servizio presso la stessa Amministrazione per non meno di due anni e conseguito, nell'ultimo anno, la qualifica di "ottimo" o di "distinto". Detto concorso consiste nell'esecuzione d'una prova d'arte o, se del caso, di un esperimento pratico, in base ai risultati del quale vengono conferiti i posti disponibili nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª.
Per i posti da conferire nelle categorie 3ª, 4ª e 7ª, per i quali la natura delle prestazioni richieste escluda la possibilita' dell'esecuzione di una prova d'arte o di un esperimento pratico, la nomina viene conferita in base alla, sola valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.
Le singole Amministrazioni hanno sempre facolta' di limitare l'ammissione ai concorsi a determinate categorie di operai "temporanei" e di esigere requisiti tecnici speciali.
Qualora non ci siano salariati non di ruolo in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente numero, o in caso di esito negativo di un primo concorso, l'amministrazione potra' ammettere ai concorsi anche elementi estranei all'amministrazione;2° se trattasi di capi operai, a scelta tra i salariati di ruolo appartenenti alla 1ª categoria da non meno di tre anni e che abbiano riportato la qualifica di "ottimo" o di "distinto" nell'ultimo triennio.
2. Eccezionalmente, in relazione alle situazioni di fatto determinate da inesistenza o da insufficienza numerica di elementi idonei tra le maestranze di ruolo, la scelta potra' venire effettuata tra i salariati non di ruolo e in possesso dei suddetti requisiti.
3. E' fatta eccezione per le nomine dei sorveglianti e capisala, dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le quali continuano ad osservarsi le norme particolari vigenti presso l'Amministrazione stessa.
Art. 9
1. Per i salariati di ruolo e non di ruolo, debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica che esprimano sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, capacita' e rendimento di ciascuno.
2. Tali note, da compilare entro il mese di luglio di ogni anno, per l'anno finanziario precedente, classificheranno ciascun salariato con una delle seguenti qualifiche: "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "cattivo". Esse debbono essere comunicate all'interessato entro il mese di settembre.
3. Avverso la qualifica attribuita e' ammesso ricorso al Ministro competente entro 15 giorni dalla comunicazione della qualifica stessa all'interessato.
Art. 10
1. Ai salariati non di ruolo, ove siano assegnati alla 1ª, 2ª e 6ª categoria, va attribuita, all'atto dell'ammissione:
a) la 5ª classe di paga, se nella prova d'arte, od in esito all'esperimento pratico, riportino il punteggio di 20/20;
b) la 4ª classe di paga, se riportino 19/20;
c) la 3ª classe di paga, se riportino 18/20;
d) la 2ª classe di paga, se riportino 17/20;
e) la 1ª classe di paga, se riportino 16/20.
2. Non ottengono l'ammissione i candidati i quali, nell'esecuzione della prova d'arte o dell'esperimento pratico suddetti, riportino un punteggio inferiore ai 16/20, punteggio che non puo' dar titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.
3. Ai salariati non di ruolo, assegnati, invece, alle categorie 3ª, 4ª e 7ª va attribuita, in ogni caso, la classe di paga iniziale della rispettiva categoria.
Art. 11
1. Ai salariati di ruolo, assegnati alle categorie 1ª, 2ª e 6ª che provengano, quali operai temporanei, da categoria inferiore, o dalla stessa, viene assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere la nomina medesima, con l'osservanza dei criteri indicati al primo comma del precedente art. 10.
2. Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella gia' in godimento anteriormente alla nomina, la differenza verra' loro conservata a titolo di assegno ad personam, non utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi, di cui al seguente art. 12.
3. Ai salariati di ruolo, assegnati alla 2ª categoria, che provengano, quali temporanei, dalla 1ª categoria, viene, parimente, assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte o nell'esperimento pratico sostenuti per ottenere la nomina stessa, incrementata di tanti avanzamenti per quanti ne avevano maturati nella categoria di provenienza, entro i limiti della paga massima della 2ª categoria cui vengono assegnati.
4. Per ottenere la paga massima della 1ª e 2ª categoria e' richiesta la qualifica di "ottimo" nell'ultimo triennio.
5. Ai salariati di ruolo, assegnati alla 3ª categoria, se provenienti da categorie inferiori, quali temporanei, viene assegnata, all'atto della nomina, la paga che, per entita', risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza, Ai detti salariati, ove provengano dalla medesima categoria, viene conservata la stessa paga in godimento all'atto della nomina.
6. Qualora, invece, tali salariati provengano da categoria superiore, viene attribuita, all'atto della nomina, la classe di paga spettante ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne competono in relazione alla anzianita' di servizio da ciascuno posseduta.
7. Alle salariate di ruolo assegnate alla 7ª categoria vanno applicati, per la determinazione della paga all'atto della nomina, gli stessi criteri di cui ai precedenti commi sesto e settimo a seconda che dette salariate provengano dalla stessa categoria o dalla 6ª categoria; alle salariate stesse, ove provengano dalla 5ª categoria, va assegnata, la classe di paga iniziale.
8. Ai salariati di ruolo, all'atto della nomina nel gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili, viene assegnata la classe di paga iniziale del gruppo medesimo.