Concessione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta di un contributo straordinario di lire settanta milioni per l'esercizio 1950-1951
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'esercizio finanziario 1950-51 e' concesso all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta un contributo Straordinario di lire settanta milioni.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1950.
Art. 3
1. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1952
EINAUDI
PICCIONO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI