Stanziamento di lire un miliardo per il "Fondo nazionale di soccorso invernale"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1951-52, la concessione della somma di lire un miliardo a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale".
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge verra' destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione della entrata e a quelli della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1951-52.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Napoli, addi' 4 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI