Riordinamento del casellario giudiziale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica l'anno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 604 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:
1) nella materia penale, regolata dal Codice penale o da leggi speciali:
a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili; decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna;
b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;
c) i provvedimenti con i quali il condannato e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, o per tendenza, i decreti relativi alla applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.
Non sono iscritte nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena della ammenda; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione e' pronunciata perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso o, quando non importano applicazione di misure di sicurezza, perche' il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o per remissione di querela o per amnistia tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove;
2) nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorita' di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento; le sentenze e i provvedimenti con i quali l'imprenditore, dichiarato fallito, quelli di omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;
3) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.
I provvedimenti menzionati nei numeri 1) e 2) sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorita' giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.
Quando ne e' data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte, nei casi previsti nelle lettere a) e b) del n. 1), le sentenze pronunciate da autorita' giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed e' fatta menzione se sono state riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana.
Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per un'altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione".
Art. 2
1. L'art. 605 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi 80 anni dalla nascita della persona medesima.
Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative a:
1) sentenze di proscioglimento da delitto trascorsi dieci anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili nel caso di sentenza di proscioglimento in istruttoria, se il reato non sia ancora estinto per prescrizione, la eliminazione si effettua al compimento del termine per la prescrizione;
2) sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta;
3) sentenze pronunciate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti di gli articoli 1, 3, 4, 5 della legge 25 febbraio 1925, n. 2608, nonche' dagli articoli 120 e 252 Codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del Codice penale, eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso 2°, 262, capoverso 2°, Codice penale;
4) sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi tre anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili.
Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini su indicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e se questa e' stata applicata o sostituita con decreto ai sensi dell'articolo precedente n. 1), lettera c) anche i relativi provvedimenti sono eliminati".
Art. 3
1. L'art. 606 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Ogni autorita' avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.
Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblici servizi, quando il certificato penale e' necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce, ma in detto certificato non e' fatta menzione delle sentenze di proscioglimento, quando si tratta di persona minore non imputabile".
Art. 4
1. Sono eliminate le iscrizioni esistenti nel casellario nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge e relative a provvedimenti per i quali, secondo le norme dell'art. 1, e' esclusa la iscrizione.
Art. 5
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI