Proroga al 31 dicembre 1952 degli appalti delle imposte di consumo con scadenza anteriore
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. I termini di scadenza degli appalti delle imposte di consumo, i quali vengono a scadere anteriormente al 31 dicembre 1952, sono prorogati fino a detta data, salvo che i Comuni assumano la gestione diretta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI