Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, concernente provvedimenti per accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, e' ratificato con la seguente modificazione:
2. Articolo 3. - E' soppresso.
Art. 2
1. I primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica possono essere nominati al compimento del triennio previsto dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, in soprannumero, rimanendo assorbite le vacanze che si verificheranno successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI