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Concessione di un concorso straordinario dello Stato nella spesa per il raddoppio del binario del tronco Barra-Torre Annunziata della ferrovia Circumvesuviana in concessione all'industria privata

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' accordata alla Societa' strade ferrate secondarie meridionali una sovvenzione di L. 630 milioni a titolo di concorso straordinario dello Stato sulla spesa per la costruzione della variante al raddoppio di binario sul tronco Barra-Torre del Greco della ferrovia Circumvesuviana, giusta il progetto 9 giugno 1948 ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 20 novembre 1948, n. 2559.

Art. 2

1. Le modalita' per la liquidazione, in relazione all'avanzamento dei lavori, e per il pagamento della sovvenzione di cui al precedente art. 1 verranno stabilite nell'atto da stipulare con la Societa' strade ferrate secondarie meridionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli: 16 del decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150; 1, comma secondo, del decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, e 189 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, per la costruzione, senza alcuna altra sovvenzione governativa, del raddoppio del binario sull'intero tronco Barra-Torre del Greco-Torre Annunziata della ferrovia Circumvesuviana e delle altre opere di potenziamento e sistemazione della ferrovia predetta e della ferrovia Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, giusta i progetti approvati con decreto del Ministro per i trasporti 24 giugno 1947, n. 2139.

Art. 3

1. L'onere derivante dalla presente legge sara' fronteggiato con le normali dotazioni del capitolo concernente le sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata capitolo compreso nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per L. 35 milioni nell'esercizio finanziario 1951-52, per L. 200 milioni nell'esercizio finanziario 1952-53, per L. 200 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54 e per L. 195 milioni nell'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI