Estensione al personale del ruolo organico degli insegnanti civili delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militare delle disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003, sono estese al personale civile dei ruoli organici degli insegnanti delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militari, a decorrere dal 1 maggio 1948.
Art. 2
1. Al maggior onere di complessive lire 11.945.000 derivante dalla applicazione della presente legge verra' fatto fronte nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 10.225.000 con i fondi gia' stanziati nel capitolo n. 68 e per lire 1.720.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI