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Anzianita' da attribuire ai gia' tenenti forestali in servizio permanente effettivo, ora ispettori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, provenienti dall'XI corso allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La nomina a tenenti forestali in servizio permanente effettivo, ora ispettori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, degli allievi ufficiali forestali, nominati tali con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 26 novembre 1942 in seguito a concorso bandito con decreto dello stesso Ministro del 30 giugno 1942, e che, a causa degli eventi bellici, poterono frequentare il secondo anno di corso all'Accademia militare forestale e conseguire la laurea in scienze forestali soltanto nell'anno accademico 1944-45, decorre, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data con cui furono nominati tenenti in servizio permanente effettivo gli allievi ufficiali dello stesso reclutamento che frequentarono invece il secondo anno di corso e conseguirono la laurea nell'anno accademico 1943-44. Resta salva la differenziazione dell'anzianita' di nomina del periodo di tempo intercorso fra la prima e la seconda sessione di esami di laurea, per quegli allievi ufficiali che, nello stesso anno accademico, conseguirono la laurea o superarono l'esame finale in epoche differenti.

2. L'anzianita' relativa di tutti i tenenti di cui al precedente comma verra' stabilita dal Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato in base al voto medio desunto dalla media complessiva delle votazioni riportate da ciascuno negli esami speciali della Facolta' forestale e del voto di laurea ridotto in trentesimi.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI