Autorizzazione all'emissione di obbligazioni "I.R.I. - Sider" garantite dallo Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e' autorizzato ad emettere, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, una o piu' serie di obbligazioni denominate "I.R.I. - Sider" fino ad un importo complessivo di 23 miliardi di lire, il cui ricavo verra' destinato al finanziamento del programma siderurgico e, in particolare, alla costruzione dello stabilimento a ciclo integrale di Cornigliano Ligure.
Art. 2
1. Le obbligazioni di cui al precedente articolo sono garantite dallo Stato e sono emesse all'interesse annuo del 5,50 per cento, pagabile semestralmente, e vengono rimborsate - per sorteggio - alla pari in venti anni.
Art. 3
1. Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente art. 1 sara' approvato dal Ministro per il tesoro - sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - con proprio decreto da emanare su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e da pubblicare della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Un delegato del Ministero del tesoro accertera' l'osservanza delle norme che regolano detto prestito obbligazionario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara', inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI