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Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951, n. 1207, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 per complessivo importo di lire 1.505.000.000

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951, n. 1207, concernenti la prelevazione di rispettive L. 155.000.000, L. 600.000.000 e L. 750.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI