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Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra, sono applicabili ai cittadini italiani i quali, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici.

2. Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.

Art. 2

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi non oltre il 31 dicembre 1955, sara' stabilito il termine fino al quale avranno applicazione, per gli eventi di cui al precedente art. 1, le disposizioni della presente legge, avuto riguardo alla situazione esistente al momento in cui sara' emanato il decreto medesimo.

Art. 3

1. Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento, quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.

Art. 4

1. Per gli eventi, di cui all'art. 1, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per la liquidazione della pensione, assegno od indennita', deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dalla data predetta Chi lascia trascorrere piu' di un anno dalla data suddetta senza presentare domanda o documenti inerenti al preteso diritto non e' ammesso a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli giustificativi.

2. Per gli eventi che dovessero verificarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai precedenti commi decorreranno per le pensioni dirette dalla data dell'evento e per le pensioni indirette dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.

Art. 5

1. Sono estese ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di cui all'art. 1, le vigenti disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati od invalidi di guerra, nonche' dei congiunti dei caduti in guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.

Art. 6

1. Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonche' tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti di guerra, sono estese agli orfani ed ai congiunti dei caduti di cui al precedente art. 1.

2. Sono poi estese ai mutilati ed invalidi di cui allo stesso art. 1 le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonche' ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che alle leggi medesime si ricolleghi o che, comunque, concerna la protezione e l'assistenza agli invalidi predetti.

Art. 7

1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 5.000.000 si fara' fronte mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo 571 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI