Inclusione di alcune zone nel perimetro del piano regolatore della citta' di Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvata l'inclusione nel perimetro del piano regolatore della citta' di Roma approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 - delle zone site in localita' Rebibbia e nei pressi della borgata Tufello giusta la planimetria in iscala 1: 10.000 compilata, dall'Ufficio tecnico del comune di Roma e vistata dal Ministro per i lavori pubblici.
2. Un esemplare di detta planimetria sara' depositato nell'Archivio di Stato.
Art. 2
1. Per la formazione del piano di massima e dei piani particolareggiati relativi alle zone di cui all'articolo precedente, e per tutto quanto attiene alla loro esecuzione, sono applicabili le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e successive modificazioni.
2. Rimane fermo, per l'attuazione di detti piani, il termine stabilito per il vigente piano regolatore di Roma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - ZOLI - VANONI - PACCIARDI - SEGNI - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI