Passaggio dell'amministrazione delle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea al Ministero degli affari esteri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'amministrazione delle scuole secondarie italiane della Libia e' trasferita dal Ministero dell'Africa italiana al Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1 luglio 1951.
Art. 2
1. La trattazione di tutti gli affari concernenti il funzionamento delle istituzioni culturali e delle scuole elementari della Libia nonche' delle scuole secondarie ed elementari dell'Eritrea, e' trasferita, a decorrere dal 1 luglio 1951, dalla competenza del Ministero dell'Africa italiana a quella del Ministero degli affari esteri, il quale ne assumera' altresi' l'amministrazione all'atto del passaggio al Governo italiano.
Art. 3
1. Al personale addetto alle scuole secondarie italiane della Libia si applicano, a decorrere dal 1 luglio 1951, le disposizioni contenute nel testo unico delle norme legislative nelle scuole italiane all'estero, approvate con regio decreto 12 febbraio 1910, n. 740, e successive modificazioni.
Art. 4
Art. 5
1. La posizione del personale direttivo ed insegnante addetto alle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea fino a quando detto personale non sara' assoggettato alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, continua ad essere disciplinata dalle norme di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, ed alle successive modificazioni, esclusa peraltro la corresponsione della indennita' coloniale prevista dalle norme stesse.
Art. 6
1. Con decreti del Ministro per il tesoro verra' provveduto al trasferimento al bilancio del Ministero degli affari esteri dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio 1951-52 relativi alle spese di cui alla presente legge.
2. Alla maggiore spesa di lire 300.000.000 annui, derivanti dall'applicazione della presente legge, verra' fatto fronte nell'esercizio 1951-52 con riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
3. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI