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Approvazione delle Convenzioni stipulate il 31 luglio 1950 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie, ed autorizzazione della relativa spesa

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono approvate le unite Convenzioni stipulate fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni - e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) il 31 luglio 1950 e concernenti rispettivamente:

  1. a) la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del Governo nonche' la trasmissione diretta ai medesimi di informazioni nazionali ed estere nel periodo 1 luglio 1950-30 giugno 1951;

  2. b) la diffusione di notizie italiane politiche, economiche, finanziarie e culturali, negli Stati Uniti d'America nel periodo 1 luglio 1950-30 giugno 1951.

Art. 2

1. E' autorizzata la spesa di lire 68.650.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle Convenzioni di cui all'art. 1.

2. Alla copertura della spesa anzidetta si provvede come segue:

  1. 1) per lire 43.000.000 con l'eguale somma iscritta al capitolo 171 per l'esercizio 1950-51 del bilancio del Ministero del tesoro, spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

  2. 2) per lire 8.650.000 con l'eguale somma iscritta al capitolo 172, per l'esercizio 1950-51, del bilancio del Ministero del tesoro, spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

  3. 3) per lire 17.000.000 con una aliquota delle maggiori entrate accertate col terzo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI