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Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui all'"Ente siciliano per le case ai lavoratori", istituito con legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici- liana del 24 gennaio 1949, n. 3, nei modi e nelle forme prescritte dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI