Finanziamenti in pesos per l'emigrazione italiana in Argentina
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, entro il limite di 200 milioni di pesos argentini, a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per:
a) finanziamenti intesi a coprire la spesa del trasferimento in Argentina di lavoratori emigranti ed anche delle loro famiglie, nonche' delle famiglie di lavoratori gia' emigrati i quali lo richiedano sempreche' sia accertata la convenienza della richiesta;
b) finanziamenti di carattere integrativo ad esclusivo favore di contadini italiani e delle loro famiglie, intesi a coprire la spesa di trasferimento e di sistemazione in Argentina per lavori di colonizzazione agricola.
2. I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni da parte argentina che, nel complesso, dovranno essere di valore almeno uguale a quelli concessi dal Governo italiano.
3. Ai lavoratori emigrati dovra' essere riconosciuta la parita' di trattamento con i lavoratori argentini anche in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.
Art. 2
1. La restituzione all'Ufficio italiano dei cambi della valuta ceduta a termini dell'art. 1 sara' regolata in base ai rimborsi stabiliti nelle singole operazioni di finanziamento.
2. In corrispondenza della cessione di valuta da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere buoni del Tesoro speciali, all'interesse fino al massimo del 4,50 per cento, da consegnarsi all'Ufficio medesimo a copertura dei pesos ceduti.
Art. 3
1. I finanziamenti di cui all'art. 1 sono concessi con decreto del Ministro per il tesoro che stabilisce le condizioni alle quali il finanziamento e' sottoposto,ivi compreso il richiamo alle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 11 della legge 11 settembre 1947, n. 891, in quanto applicabili.
2. La istruttoria tecnica dei finanziamenti e la loro esecuzione sono affidate all'istituto di credito per il lavoro italiano all'estero, il quale terra' a tale fine separata gestione per conto, nell'interesse dello Stato e sotto il controllo del Ministero del tesoro.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro presentera' annualmente al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla gestione e illustrante i fini sociali raggiunti.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero e, per le operazioni valutarie, con l'Ufficio italiano dei cambi.
Art. 6
1. Per le eventuali controversie inerenti alle operazioni di cui alla presente legge, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero e' autorizzato a valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - LA MALFA - RUBINACCI VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI