Reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di:
2. 15 tenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai capitani e tenenti di complemento dell'Arma;
3. 20 sottotenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma.
Art. 2
1. I concorrenti per essere ammessi al concorso di cui al precedente art. 1, debbono:
a) aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, ovvero il diploma di istituto di istruzione media di secondo grado;
b) aver appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, oppure aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota od essere reduci dalla prigionia o dall'internamento;
c) essere alla data del bando di concorso, in servizio nell'Arma dei carabinieri quale ufficiale di complemento dell'Arma stessa;
d) aver prestato, alla stessa data del bando di concorso, complessivamente non meno di quattro anni di servizio da ufficiale o da sottufficiale, dei quali almeno un anno nell'Arma dei carabinieri come ufficiale di complemento, compreso in quest'ultimo periodo il servizio eventualmente prestato nella posizione di "comandato";
e) aver riportato nelle note caratteristiche relative agli ultimi due anni di servizio precedenti all'anno in cui e' bandito il concorso la qualifica di "ottimo" o di "buono con punti tre";
f) non aver superato, alla data del bando di concorso, il 38° anno di eta' se aspirante alla nomina a tenente, e il 36° anno se aspiranti alla nomina a sottotenente;
g) non aver riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, alcun giudizio di "non prescelto e o di "non idoneo all'avanzamento".
2. Agli effetti della partecipazione al concorso di cui alla presente legge si ha riguardo al grado rivestito alla data del relativo bando.
Art. 3
1. La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente e' fatta da apposita commissione nominata dal Ministro per la difesa, composta come segue:
1) un ufficiale generale, presidente;
2) quattro ufficiali superiori, membri;
3) un funzionario civile del gruppo A del ruolo amministrativo del Ministero della difesa-Esercito, di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.
Art. 4
1. I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:
a) titolo di studio;
b) benemerenze di guerra e di servizio di istituto;
c) titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;
d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.
2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati e' assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:
3. 15 punti per i titoli di cui alla lettera a);
4. 25 punti per i titoli cui alla lettera b);
5. 60 punti per i titoli di cui alla lettera c);
6. 10 punti per i titoli di cui alla lettera d).
7. Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera c) sono dichiarati non idonei.
8. Ogni componente della commissione giudicatrice puo' disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), soltanto di un quinto del punto massimo, stabilito per ciascuno dei titoli stessi.
9. Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa.
Art. 5
1. I vincitori del concorso assumono anzianita' assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. L'anzianita' relativa e' determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI PELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI