Autorizzazione della maggiore spesa di lire 20.000.000 annue per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'Accademia navale di Livorno
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per consentire il riordinamento dell'Accademia navale di Livorno e' autorizzata la spesa di lire 20.000.000 annue da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Art. 2
1. Alla copertura della spesa di cui all'articolo precedente a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 viene provveduto mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario predetto.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI